Regole di naming Procedure contro l’invio di posta elettronica non sollecitata (Norme Anti Spam 1.0) 1. Posta elettronica non sollecitata. E’ vietato l’invio di posta elettronica non sollecitata. Per posta elettronica non sollecitata si intende quella spedita dal mittente: a) a persone con cui non abbia correnti rapporti di corrispondenza; oppure b) a persone che gli abbiano comunicato espressamente la propria volonta’ di non ricevere messaggi di posta elettronica; oppure c) a scopi pubblicitari, propagandistici o informativi a persone che non abbiano richiesto l’invio di tali messaggi. Ai fini di cui al precedente punto a) non sono considerati posta elettronica non sollecitata il primo singolo messaggio inviato al fine di stabilire con il destinatario un contatto di corrispondenza. 2. Silenzio assenso. La mancata reazione negativa ad un messaggio di posta elettronica non sollecitata non puo’ in nessun caso essere considerato come silenzio assenso alla sua ricezione o elemento per ritenere sussistente un rapporto corrente di corrispondenza fra mittente e destinatario. 3. Autorizzazione del destinatario L’autorizzazione o l’esplicito benestare del destinatario alla ricezione di posta elettronica da un determinato mittente escludono che essa possa ritenersi posta elettronica non sollecitata. Tale autorizzazione puo’ essere revocata in ogni momento, purche’ in modo esplicito. La revoca dell’autorizzazione ha effetto dal momento in cui e’ ricevuta. Salvo prova contraria, la revoca dell’autorizzazione si considera ricevuta nella data in cui e’ stata inviata. 4. Obblighi degli assegnatari dei nomi a dominio L’assegnatario ed il postmaster di ciascun nome a dominio sono tenuti: a) ad informare i titolari di caselle di posta elettronica entro il proprio dominio delle presenti regole che vietano l’invio di posta elettronica non sollecitata; b) a vigilare affinche’ dal proprio dominio non siano inviati messaggi di posta elettronica non sollecitati, prendendo gli opportuni provvedimenti perche’ cio’ non accada; c) a prendere nei confronti dei titolari della caselle di posta elettronica entro il proprio dominio da cui sia inviata posta elettronica non sollecitata i provvedimenti sanzionatori previsti dalle regole di naming. 5. Lista antispam. E’ costituita presso la Registration Authority la lista antispam all’indirizzo abuse@nic.it. La lista antispam viene gestita da persona designata dal presidente della Namig Authority. 6. Segnalazioni alla lista antispam. Chiunque riceva posta elettronica non sollecitata puo’ segnalarla alla lista antispam, inviandole l’intestazione completa del messaggio di posta elettronica non sollecitato pervenutogli. In mancanza della intestazione completa la segnalazione non viene presa in considerazione. 7. Attivazione del gestore della lista. Ricevuta una segnalazione di posta elettronica non sollecitata, il gestore della lista antispam la invia all’assegnatario del nome a dominio ed al relativo postmaster, invitandoli a far cessare l’invio di messaggi di posta elettronica non sollecitata dall’indirizzo di origine risultante dalla segnalazione. 8. Inesistenza dell’indirizzo postmaster. L’inesistenza o l’irraggiungibilita’ dell’indirizzo postmaster per un nome a dominio comporta la revoca del nome a dominio stesso. La revoca e’ effettuata d’ufficio dalla Registration Authority su segnalazione del gestore della lista antispam, previo controllo, nei modi previsti dalle procedure di registrazione, della irraggiungibilita’ dell’indirizzo postmaster. 9. Provvedimenti del gestore della lista antispam. Il gestore della lista antispam puo’ invitare l’assegnatario di un nome a dominio a chiudere una casella postale da cui siano stati inviati messaggi di posta elettronica non sollecitati nel caso in cui: a) abbia ricevuto negli ultimi 30 giorni segnalazioni di almeno tre episodi diversi di invio di posta elettronica non sollecitata dal medesimo indirizzo e-mail; oppure b) abbia ricevuto non meno di 30 segnalazioni relative al medesimo episodio di invio di posta elettronica non sollecitata. ********************************* alternativa: 9. Provvedimenti del gestore della lista antispam. Il gestore della lista antispam puo’ ordinare all’assegnatario di un nome a dominio di chiudere una casella postale da cui siano stati inviati messaggi di posta elettronica non sollecitati nel caso in cui: a. abbia ricevuto negli ultimi 30 giorni segnalazioni di almeno tre episodi diversi di invio di posta elettronica non sollecitata dal medesimo indirizzo e-mail; oppure b. abbia ricevuto non meno di 30 segnalazioni relative al medesimo episodio di invio di posta elettronica non sollecitata. 10. Chiusura della casella di posta elettronica L’ordine di chiusura della casella di posta elettronica di cui al precedente art. 9 e’ comunicato via e-mail dal gestore della lista antispam all’assegnatario del nome a dominio ed al relativo postmaster, e deve essere da questi eseguito entro 3 giorni dalla comunicazione. 11. Inosservanza degli ordini del gestore della lista antispam. Il gestore della lista antispam e’ tenuto a verificare la corretta esecuzione dei propri ordini di chiusura delle caselle postali. Nel caso tali ordini non sino tempestivamente eseguiti, lo segnala alla Registration Authority, che procede alla revoca del relativo nome a dominio. La revoca non puo’ essere disposta se nel frattempo l’ordine del gestore della lista antispam e’ stato eseguito. 12. Ricorso contro l’ordine del gestore della lista antispam Contro l’ordine di chiusura di una casella di posta elettronica l’assegnatario del relativo nome a dominio puo’ ricorrere via e-mail al presidente della Naming Authority, che, con provvedimento motivato da emettersi entro 5 giorni dal ricorso comunicato via e-mail al ricorrente, puo’ confermare o annullare l’ordine del gestore della lista antispam. 13. Effetti del ricorso La proposizione del ricorso di cui al precedente articolo 12 sospende le revoca del nome a dominio. Nel caso in cui il ricorso sia respinto e la casella di posta elettronica non sia disattivata entro tre giorni dalla comunicazione dell’esito negativo del ricorso, il nome a dominio viene revocato dalla Registration Authority.